Quali sono i mobili detraibili? Qual è il tetto massimo detraibile? Occorre realizzare degli interventi oppure si può ottenere il bonus senza ristrutturazione?
Facciamo il punto sulla situazione.
Per quali mobili spetta la detrazione?
Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione etc, sono tutti mobili identificati dall’Agenzia delle Entrate come detraibili. In aggiunta, ricadono in detrazione anche gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiori alla A+ (A per i forni). È il caso quindi di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento etc.
In sostanza, sono inclusi tutti i mobili e gli elettrodomestici ad eccezione delle porte, delle pavimentazioni, delle tende e dei soprammobili.
A quanto ammonta la detrazione fiscale?
La detrazione fiscale per i mobili può arrivare fino al 50%. Ciò significa che se intendi acquistare una cucina da 10.000 €, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà 5.000 € in detrazioni Irpef, scalando 500 € ogni anno per 10 anni.
Se dovessi spendere 30.000 euro in arredamento, sui restanti 20.000 € non otterresti benefici!
Quando è possibile usufruire del bonus?
Innanzitutto, non è detto che tu possa usufruire di quel 50%.
È importante sapere che per ottenere il bonus bisogna realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, e che tale intervento sia iniziato prima dell’acquisto dei mobili.
Inoltre ricordiamo che gli interventi finalizzati al risparmio energetico non consentono di ottenere tale bonus.
Quali sono gli interventi che rientrano nella ristrutturazione?
– La manutenzione ordinaria all’interno della quale ricadono “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Quindi ad esempio, la tinteggiatura della facciata condominiale, la sostituzione della pavimentazione e/o della ringhiera del lastrico solare etc.
Attenzione: gli interventi in manutenzione ordinaria permettono la detrazione solo quando le opere riguardano parti comuni (condominiali). Quindi i mobili dovranno essere relativi a queste aree.
– Per le parti esclusive e private, è richiesta la manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari. Ad esempio, spostamento di tramezzi e divisori non portanti, apertura, chiusura o spostamento di porte e infissi, rifacimento impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, rifacimento degli impianti elettrico, idrico, bagno, gas cucina, di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione, antintrusione (telecamere e videosorveglianza), realizzazione ascensore, frazionamento, accorpamento, cambio di destinazione d’uso, cerchiature muri, rifacimento solaio o tetto, aprire una finestra, rimozione amianto etc.).
Oppure l’abbattimento di barriere architettoniche (Ad esempio, montascale o rampe per disabili).
Attenzione: per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente.
Altre informazioni utili:
– Si può usufruire della detrazione quando si acquistano mobili per una stanza della casa diversa da quella soggetta alla ristrutturazione. È il caso ad esempio di lavori di ristrutturazione in cucina e l’acquisto di una camera da letto.
– La legge prevede anche che la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale.